: Guida malattia

E se mi ammalo?

Malattia: buono a sapersi! Una piccola panoramica per lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato su cosa è necessario sapere e cosa bisogna fare in caso di malattia.

E se mi ammalo?
Foto simbolica. Pixabay

Obblighi dei lavoratori/delle lavoratrici

  1. Comunicazione immediata dell'assenza per malattia al datore di lavoro
  2. Rilascio di un certificato di malattia telematico dal medico al primo giorno
  3. Comunicazione del numero di protocollo identificativo al datore/alla datrice di lavoro
  4. Nei seguenti casi il certificato deve essere mandato in formato cartaceo alla ditta e all’INPS
  • Certificato emesso da medico non convenzionato-privato
  • Certificato emesso da strutture di pronto soccorso
  • Ricoveri ospedalieri
  • Impossibilità del medico pubblico di inviare il certificato in via telematica
  1. Mantenimento di un comportamento diligente e reperibilità all’indirizzo indicato sul certificato di malattia nelle ore 10-12 e 17-19

Nelle fasce di reperibilità (ore 10-12 e 17-19) le strutture pubbliche competenti possono effettuare controlli.

In caso di assenza ai controlli

Inviare all’INPS la documentazione sui motivi giustificativi (entro 10 giorni).

Assenza giustificata

  • Forza maggiore
  • Indifferibile presenza dell’assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per altri componenti del nucleo famigliare
  • Concomitanza con visite, prestazioni ed accertamenti specialistici non effettuabili in altri orari.

Assenza ingiustificata

  • Alla 1° visita: perdita indennità per i primi 10 giorni
  • Alla 2° visita: perdita indennità per i primi 10 giorni e il 50% per giorni successivi
  • Alla 3° visita: sospensione erogazione da quella data (se il/la dipendente si sottopone a visita ambulatoriale che conferma la malattia, verrà ripristinata l’erogazione).

La certificazione medica

Deve contenere:

  • Nominativo del lavoratore/trice
  • Data
  • Firma
  • Diagnosi
  • Prognosi sulla durata dell’incapacità di lavoro
  • Domicilio

Cambio del domicilio

Il cambio del domicilio durante la malattia deve essere comunicato all’INPS in tempo utile.

Se si vuole trasferire il domicilio all’estero è obbligatorio chiedere preventivamente il nulla osta all’INPS.

Malattia di un giorno

Devono essere documentate anche le malattie di un solo giorno, salvo indicazioni diverse del contratto collettivo.

Ripresa anticipata dell’attività

È necessario un certificato medico di rettifica.

Indennità di malattia

Il periodo massimo indennizzabile da parte dell’INPS è di 180 giorni nel corso di un anno di calendario. Se la malattia si protrae oltre la fine dell’anno, spettano nuovamente 180 giorni di indennità INPS.

I contratti collettivi possono prevedere ulteriori periodi pagati.

  • primi 3 giorni di malattia (“carenza”): A carico del datore di lavoro se previsto dal contratto collettivo
  • dal 4° giorno di malattia: A carico dell’INPS secondo le percentuali previste ed eventualmente integrata dal datore di lavoro, se previsto dal contratto collettivo.

L’indennità viene normalmente corrisposta dal datore di lavoro, il quale poi si rivale sull’INPS. In alcuni casi, invece, è direttamente l’INPS a corrispondere l’indennità; es.: lavoratori agricoli, lavoratori disoccupati da non più di 60 giorni, in alcuni casi anche i lavoratori con contratto a breve termine.

In caso di lavoro a tempo determinato

L’indennità economica spetta per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l’inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Attenzione: Il datore di lavoro non può comunque corrispondere l’indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore/dalla lavoratrice alle proprie dipendenze. Le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall’INPS.

Nessuna indennità è dovuta per i periodi successivi alla cessazione del rapporto.

Lavoro all’estero: Vengono conteggiati anche periodi lavorati in un altro Stato europeo: È necessario presentare il modello U1.

In caso di malattia durante un soggiorno all’estero

Paesi membri dell’Unione Europea o convenzionati con l’Italia:

  • Rivolgersi all’apposita istituzione estera, entro tre giorni dall’inizio dell’inabilità al lavoro, presentando un certificato rilasciato dal medico curante
  • Far pervenire all’INPS e al datore di lavoro la certificazione sanitaria redatta sugli appositi formulari.

Paesi non convenzionati

  • Far pervenire all’INPS e al datore di lavoro adeguata documentazione sanitaria legalizzata dall’autorità consolare italiana entro il termine dei 5 giorni.

Il periodo di comporto

Il periodo massimo di assenze per malattia all’anno prima di poter essere licenziati dalla ditta è fissato nei contratti collettivi (resta fermo che per il periodo massimo indennizzabile dell’INPS è di 180 giorni nel corso di un anno).

Il superamento del periodo di comporto delinea una legittima ipotesi di risoluzione nel rapporto di lavoro.

Rapporto con altre assenze

Ferie

La malattia sospende le ferie se pregiudica il recupero delle energie del/la lavoratore/trice.

Le assenze per malattia non sospendono la maturazione delle ferie.

Periodo di prova

La malattia sospende la durata della prova.

Preavviso

La malattia sospende il periodo di preavviso.

Infortunio

Spetta l’indennità per infortunio, non quella per malattia.

Maternità

  • durante l’astensione obbligatoria: spetta l’indennità di maternità in luogo di quella di malattia
  • durante l’astensione facoltativa: viene interrotta e spetta l’indennità di malattia.

Dipendenti Pubblici: Contratto Intercompartimentale degli enti locali

Il personale deve dare immediata comunicazione della malattia all’amministrazione, indicando l’eventuale variazione di recapito. Il certificato medico, recante la sola prognosi, deve essere emesso a partire dal secondo giorno lavorativo di malattia ed è da trasmettere, a cura del personale, all’amministrazione di appartenenza entro il terzo giorno. A livello di comparto può essere prevista l'emissione del certificato medico già a partire dal 1° giorno di malattia.

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