Una breve panoramica delle forme di impiego nonché delle regole e delle disposizioni che disciplinano il lavoro dei minori.
foto simbolica: Pexels-Fauxels
Giovani fino a 14 anni
- Lavorare non è consentito (l'unica eccezione è il tirocinio curriculare nell’ambito della formazione scolastica).
Giovani di 15 anni
- Lavoro: possibile con
- un contratto di apprendistato presso un'azienda formatrice dopo aver completato la scuola media.
- o tramite uno stage, durante il periodo estivo extrascolastico o se il piano di studi della scuola frequentata lo prevede.
- Orario di lavoro: massimo 7 ore al giorno e 35 ore alla settimana.
- Ferie: diritto a 30 giorni di ferie retribuite all'anno.
Giovani di 16 e 17 anni
- Lavoro: È possibile stipulare un contratto feriale così come un contratto di lavoro vero e proprio, a condizione che venga assolto l'obbligo scolastico fino al compimento della maggiore età (ovvero senza interrompere la frequenza scolastica).
- Orario di lavoro: massimo 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana*.
- Ferie: spettano le stesse ferie annue dei dipendenti maggiorenni (a seconda del contratto collettivo).
* si tiene conto sia dell'orario scolastico che di quello lavorativo; la somma delle ore non può superare le 40 ore settimanali.
Tutele e norme speciali che si applicano a tutti i minori:
- Diritto a due giorni di riposo possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica, eccetto nei settori turismo, sport, arte e spettacolo. In casi eccezionali, questi due giorni di riposo possono anche essere ridotti a 36 ore consecutive.
- Diritto a una pausa giornaliera di almeno 12 ore consecutive, che devono comprendere il periodo dalle 22.00 alle 6.00 o dalle 23.00 alle 7.00.
- Diritto a una pausa di almeno un'ora dopo un orario di lavoro continuativo di quattro ore e mezza.
- Il lavoro notturno non è consentito (sono possibili eccezioni per i maggiori di 16 anni o nei settori cultura, arte, pubblicità, spettacolo).
- I minori non possono entrare in contatto con determinati sostanze, metalli e macchine e non possono trasportare carichi pesanti per più di quattro ore al giorno. Sono possibili eccezioni, previa autorizzazione, se l'attività ha scopo educativo/formativo.
Attenzione alle differenze!
Il contratto feriale è un contratto di lavoro a tempo determinato con scopo formativo. Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, ha lo scopo di facilitare l’orientamento e le scelte professionali. Il contratto di apprendistato è una forma speciale di un rapporto di formazione e lavoro.